dott. Alessandro Gubbini
    Biologo Nutrizionista

    Il laureato magistrale in Scienze biologiche, regolarmente iscritto alla sez. A dell’Ordine Nazionale dei Biologi, ha le competenze tali da poter esercitare la professione di Nutrizionista. La legge italiana infatti è chiara nello specificare che:
    L’ar t .3 del la legge2 4.5.1967,n . 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione del biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’ uomo” . Giacché la valutazione dei bisogni nutritivi è qualificata dalla legge stessa come oggetto della professione ne deriva che il risultato della valutazione dei bisogni nutritivi può rivolgersi al cliente nella f orma della elaborazione di una dieta che il medesimo deve rispettare per il conseguimento dei fini che si prefigge.

    La legge dello Stato quindi abilita il biologo a valutare i bisogni nutritivi del soggetto e ad elaborare conseguentemente la giusta dieta.

    Nella sito web dell’Ordine Nazionale dei biologi è possibile reperire tutte le informazioni riguardo le competenze specifiche che spettano al biologo nutrizionista, di seguito riporto i punti principali.

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    Esiste una precisa norma giuridica che riconosce la competenza del biologo ad elaborare diete?

    Con riferimento al tema della competenza del biologo ad elaborare diete, si osserva che questa competenza è espressamente riconosciuta dalla legge e anzi si può aggiungere che il biologo è l’unico professionista, a favore del quale esiste una precisa norma giuridica di rango legislativo, che riconosce la sua competenza a valutare i bisogni nutritivi e ad elaborare le conseguenti diete. L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”. Del resto la stessa autorevole giurisprudenza amministrativa ha confermato che oltre alla legge costituisce fondamento delle competenze del biologo il predetto decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93 (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305). Applicando i principi sanciti dalla citata Sentenza 16626 l’unico obbligo che incombe al biologo è quello, ovviamente, di non qualificarsi come medico, di non effettuare diagnosi e di non prescrivere farmaci.

    Il biologo può fare il nutrizionista?

    L’art. 3 della Legge 396/67 e il Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 – (Tariffario professionale) consente al biologo di elaborare diete ottimali. Tali diete possono essere rivolte a tutta l’utenza sia in condizioni fisiologiche che patologiche. Va ricordato che il recente Decreto 1/8/2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica ammette tanto i laureati in Medicina e Chirurgia, quanto i laureati in Biologia alle scuole di specializzazione con percorso formativo che consente l’acquisizione di conoscenze teoriche scientifiche e professionali per la valutazione dello stato di nutrizione e dei bisogni nutritivi dell’uomo.

    Il biologo per fare il nutrizionista ha bisogno della presenza del medico? Il biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico.

    La consulenza nutrizionale è esente IVA? 
    L’elaborazione delle diete sono esenti da IVA così come recita l’Art. 1 del DM Sanità 17/05/2002 e quindi rientrati nelle esenzioni previste dall’Art. 10 del DPR n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni.

    Che differenza c’è tra il biologo nutrizionista e il dietista?

    Il Biologo in possesso di laurea di cinque anni iscritto nella Sez.A dell’Ordine Nazionale dei Biologi può svolgere la professione di Biologo nutrizionista in totale autonomia e firmare diete e consulenze nutrizionali. Il Dietista è un professionista sanitario in possesso di laurea triennale (facoltà di medicina) che organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico-sanitario del servizio di alimentazione; elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controllano l’accettabilità da parte del paziente (DM 2/4/01 MIUR – G.U. n.128 del 5/6/2001 all.3,classe 3).

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